24 1月 2019 优惠政策
Il regime forfettario 2019 per effetto delle novità introdotte dalla nuova legge di Bilancio 2019 cambia e diventa più favorevole nei confronti dei contribuenti titolari di partita IVA.
Con la pubblicaizone del Testo Legge di Bilancio in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2019 i nuovi requisiti di acceso, permanenza e tassazione del regime forfettario per i contribuenti che sono o che entreranno in corso d’anno nel regime agevolato.
Le novità 2019 consiste :
* le soglie dei compensi e ricavi aumentati a 65.000
* rimangono i coefficienti di redditività in base all’attività esercitata che servono per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% o 5% (in caso di strat up) per le partite IVA che rientreranno nel nuovo forfettario.
* chi possiede ancora i requisiti regime dei minimi, quindi per chi non ha ancora terminato i 5 anni di applicazione o non ha raggiunto i 35 anni di età, può ancora continuare ad applicare l’imposta sostitutiva al 5% sempre nel rispetto del limite dei ricavi e delle condizioni dei minimi o applicare il nuovo regime forfettario 2019.
* per chi apre una nuova attività 2019, qualora in possesso dei requisiti regime forfettario 2019 start up si applica la flat tax start up al 5% per 5 anni a patto però di essere in possesso di tutti i nuovi requisiti start up.
* abolito il limite di 5.000 euro lordi per l’acquisizione di lavroro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore
* abolito il limite di 20.000 euro per l’acquisto dei beni mobili strumentali.
In base alle novità introdotte da quest’anno, sono cambiate anche le regole e le cause di esclusione dal regime forfettario 2019, in particolare non possono aderire al regime forfettario nel 2019 e ne sono pertanto esclusi:
* chi ha una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari o il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che “esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
* non possono avvalersi del regime forfettario 2019 le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
* i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
* i soggetti non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo;
* coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
Inoltre:
* ai fini di verifica dell’unico requisito di accesso ormai richiesto per accedere al regime forfettario, il limite ricavi e compensi nell’anno precedente entro i 65.000 euro, i nuovi ISA 2019, indici sintetici di affidabilità fiscale, non rilevano ulteriori componenti positivi.
* il regime forfetario cessa di essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.
Ai fini IVA, Imposta sul valore aggiunto, i contribuenti in regime forfetario sono esonerati da:
*addebitare l’Iva sulle cessioni realizzate e dal detrarre l’imposta assolta sugli acquisti;
* dalla liquidazione e dal versamento IVA;
* non devono effettuare la registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
* non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad esclusione delle fatture e dei documenti di acquisto comprese le bollette doganali di importazione;
* sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale, dallo spesometro e dall’Esterometro
Sono invece obbligati a:
* numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
* certificare i corrispettivi, sempre se non rientrano nelle attività esonerate per legge;
* integrare le fatture reverse charge e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello è stata effettuata l’operazione;
* in caso di cessioni di beni intracomunitarie hanno l’obbligo di indicare in fattura la seguente dicitura: l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del DL 30 agosto1993, n. 331”;
* in caso di acquisti di beni intracomunitari superiore a 10mila euro e di acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie,
hanno l’obbligo di iscrizione al Vies, integrare la fattura rilasciata dal fornitore intra, versare l’imposta e compilare il modello
Intrastat;
* in caso di prestazioni di servizi resa verso un committente soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue, vi è l’obbligo di emettere fattura senza addebito d’imposta e compilare l’elenco Intrastat.
In caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, il contribuente deve procedere alla rettifica IVA nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie e versare l’eventuale imposta dovuta in unica soluzione.